L'intervento dell'autorità di regolamentazione italiana nel campo della tecnologia del ledger distribuito (DLT) ha provocato da diverse reazioni, tra cui la definizione estremamente categorica della DLT e la necessità di emendamenti sui contratti intelligenti. Il gruppo di esperti nominati dal governo svilupperà una strategia nazionale riguardante l'uso delle tecnologie Fintech in Italia.
Il governo italiano ha ottenuto l'approvazione del decreto Semplificazioni da parte della Camera, che descrive l'uso delle tecnologie del registro distribuito. Il documento contiene, tra le altre cose, definizioni rigorose di DLT e contratto intelligente. È considerato da molti un tentativo molto importante di dare le prime risposte a una serie di domande sulla blockchain, le sue applicazioni e l'ulteriore sviluppo.
Tuttavia, la definizione di tecnologia del ledger distribuito contenuta nel nuovo documento sembra essere troppo categorica, in quanto identificherebbe, al fine di riconoscere gli effetti giuridici della convalida del timestamp elettronico di cui all'articolo 41 del regolamento UE n. 910/2014 (paragrafo 3 dello stesso articolo).
Senza entrare nel merito della validità dell'una o dell'altra tecnologia o del protocollo IT, è necessario sottolineare l'opportunità di adottare una definizione quanto più liberale possibile. Gli standard tecnici dovrebbero essere utilizzati per identificare i requisiti tecnici. Così, ad esempio, lo stato del Tennessee ha riconosciuto la tecnologia dei registri distribuiti definendola come "qualsiasi protocollo di registro distribuito e la sua infrastruttura di supporto, inclusa blockchain, che utilizza un ambiente contabile distribuito, decentralizzato, condiviso e lo replica, pubblicamente o privatamente, autorizzato o senza autorizzazione e che può includere l'uso di monete digitali o token come mezzo di scambio elettronico ".
Per quanto riguarda i contratti intelligenti, le clausole contrattuali sono trasposte nei codici informatici e sono il risultato di accordi raggiunti immediatamente o in fase preliminare. È ancora uno schema contrattuale piuttosto noto, ma a cui la tecnologia blockchain conferisce una nuova dimensione, poiché la possibilità di eseguire il contratto è garantita indipendentemente dalla volontà delle parti.
La recente proposta legislativa, nella prima parte dell'emendamento, fornisce una definizione di contratto intelligente, che tuttavia potrebbe causare più problemi di quanti ne risolva. In effetti, dalla formulazione della proposta di regolamento sembrerebbe possibile ipotizzare che "solo" l'esecuzione del "programma" obbligherebbe le parti a rispettare gli obblighi assunti. Infatti, sappiamo che l'esecuzione del contratto è solo una fase del rapporto contrattuale, generalmente successivo alla sua conclusione, in cui i servizi dedotti nel contratto sono eseguiti dalle parti. Pertanto, sorge il dubbio sull'opportunità di introdurre un altro tipo di contratto nell'ordinamento giuridico accanto a quello del codice, piuttosto che costruire un sistema di rimedi come risposta ai bisogni di protezione derivanti dalle nuove regolamentazioni.
La seconda parte dell'articolo, l'emendamento, entra in vigore sotto forma di contratto intelligente, specificando che questo tipo di contratto soddisfa i requisiti della forma scritta stabilita dall'Agid. Anche su questa questione, ci si chiede se non sarebbe stato opportuno verificare l'adeguatezza della legislazione interna e sovranazionale che disciplina la formazione del documento fintech, cercando di convalidare questo "nuovo" modo di esprimere consenso ed effetti di imputazione.
In questo contesto, il governo ha deciso di creare un gruppo di esperti in blockchain e intelligenza artificiale per creare una strategia nazionale sull'uso di queste tecnologie, con l'obiettivo di preparare gli strumenti normativi e tecnici per la loro diffusione. Inoltre, l'iniziativa di 23 paesi europei per dar vita al Partnership Europea sulla Blockchain, a cui recentemente è entrata anche l'Italia, mira a favorire la collaborazione tra gli stati membri per lo scambio di esperienze e competenze, sia a livello tecnico che regolamentare.
Puoi leggere questo articolo in inglese segui il link: https://coinidol.com/risks-blockchain-regulation/
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