Il legislatore italiano, tra i primi in Europa, ha tentato di regolamentare il fenomeno degli smart contract e blockchain, introducendo il Decreto Semplificazione 2019. Il documento è stato impostato per definire la natura delle tecnologie finanziarie e fornire un quadro normativo per loro in Italia.
I vantaggi della tecnologia includono principalmente un'opportunità per risparmiare tempo e costi, oltre a una certezza di giudizio in relazione a un contratto che non può essere interpretato. L'obiettivo è precisamente quello di eliminare (per quanto riguarda le fasi successive alla progettazione del documento) eventuali intermediari e sostituirli con un sistema il più affidabile possibile.
Tuttavia, quest'ultimo punto rappresenta anche un possibile svantaggio. Un lavoro preciso sarà essenziale nella creazione del codice al fine di avere determinanti per eseguire la volontà delle parti che è stata concordata in fase di progettazione. Quindi verranno usate regole specifiche per controllare qualsiasi atipicità.
Un altro argomento rilevante riguarda la necessità di identificare chi ha la possibilità, e di conseguenza la responsabilità, di garantire l'accuratezza degli input inseriti nel codice. In questo senso, sarebbe auspicabile identificare soggetti terzi che siano in grado di fornire determinate garanzie tecniche.
L'articolo 8 del documento fornisce un primo quadro giuridico per le tecnologie blockchain e smart contract nel sistema legislativo italiano. Oltre alle misure comunitarie antiriciclaggio e alle relazioni della Banca d'Italia già formalmente riconosciute, il decreto di semplificazione fornisce definizioni del fenomeno dell'attività delle criptovalute basate sulla blockchain. Nello specifico, l'articolo sopra menzionato fa riferimento a tecnologie basate su registri distribuiti e contratti intelligenti.
Il primo termine identifica blockchain come "tecnologia che utilizza un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architettonicamente decentrato su base crittografica, tale da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento, l'archiviazione dei dati (sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia) verificabili da ogni partecipante e non modificabile". Il contratto intelligente, d'altra parte, è definito dal legislatore come "programma informatico che funziona su tecnologie basate su registri distribuiti la cui esecuzione lega automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti da loro".
Inoltre, il legislatore italiano aggiunge anche che "la tecnologia soddisfa il requisito della forma scritta soggetta all'identificazione informatica delle parti interessate". Un ruolo fondamentale sarà quindi assegnato all'Agenzia per l'Italia digitale, che dovrà stabilire con precisione assoluta i caratteri che compongono il codice alla base dei contratti intelligenti. Solo la conformità con queste caratteristiche contenute nelle linee guida future consentirà alla tecnologia di integrare il requisito della forma scritta.
Puoi leggere questo articolo in inglese segui il link:
https://coinidol.com/smart-contracts-definitions/
0 comments)
(